L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti formali della dichiarazione sostitutiva resa dal lavoratore dipendente che attesta la sussistenza della documentazione comprovante la concreta esistenza delle bollette per utenze acqua, luce e gas.
Come sapete, nel momento in cui il datore di lavoro manifesta la volontà di riconoscere beni e/o servizi tra quelli rientranti nella definizione dell’art. 51, comma 3 del TUIR (ndr perché la volontà è unicamente dal datore di lavoro, ricordiamolo!), e la scelta ricade sul rimborso delle utenze domestiche per acqua luce e gas (possibile per gli anni 2025, 2026, 2027), scatta automaticamente un obbligo di produzione documentale da parte dei lavoratori beneficiari i quali sono chiamati a fornire al datore di lavoro (che li deve conservare per eventuali controlli) i titoli (bollette) sui quali si fonda la richiesta di rimborso, nonché la situazione familiare in base alla quale sarà possibile individuare la soglia di esenzione in 1.000,00 €, ovvero 2.000,00 €.
Rispetto al secondo aspetto si evidenzia in maniera sintetica come l’Agenzia abbia più volte chiarito che il requisito della presenza di figli fiscalmente a carico si concretizza laddove tale scenario sia anche solo potenziale (atteso che attualmente il patrimonio informativo è di fatto rimesso al contesto dell’Assegno Unico e Universale); e quindi anche nell’ipotesi in cui ad esempio l’AUU sia percepito solo da un genitore, anche l’altro – nel caso il proprio datore di lavoro intenda riconoscere somme di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, potrà beneficiare dell’esenzione sino alla soglia di 2.000,00 € su base annua.
Per quanto attiene agli obblighi documentali, AdE ha chiarito che in via generale, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione giustificatrice delle somme riconosciute a rimborso ai sensi dell’art. 51 comma 3, come previsto nell’attuale formulazione (es. bollette di utenze, prova della spesa sostenuta…).
In alternativa alla produzione di documenti è concesso al datore di lavoro acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il ricorrere di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del rimborso, primi tra tutti i titoli documentali, dai quali risulti possibile individuare tra l’altro le bollette in concreto ristorate, nonché l’univocità dei rimborsi medesimi.
Ed è proprio su tale dichiarazione che si concentra il focus dell’interpello n. 17/2025, ed in particolare sulla sottoscrizione che deve essere apposta, atteso che il riferimento è all’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Il dubbio sollevato verte in particolare sulla necessità o meno che la firma apposta dal lavoratore dichiarante debba o meno essere autenticata secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 2 del medesimo DPR n. 445/2000, in virtù del fatto che la consegna della dichiarazione avviene nei confronti di soggetti diversi da organi della pubblica amministrazione (e quindi non appare automatica la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 38, commi 2 e 3 del DPR n. 445/2000 che prevede la sottoscrizione da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto, ed unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore).
Rispetto a tale questione, l’Agenzia Entrate chiarisce che destinataria finale della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al ddl è comunque da intendersi la Pubblica Amministrazione, in quanto chiamata a svolgere i controlli rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, e per questo, è possibile per il datore di lavoro acquisire la dichiarazione medesima sottoscritta in originale, unitamente alla copia fotostatica del documento di riconoscimento del lavoratore, senza bisogno dell’autenticazione di cui all’art. 21, comma 2 del DPR n. 445/2000. |