Disconnessione: un diritto garantito?

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Innegabilmente oggigiorno la maggior parte delle prestazioni di lavoro implica l’uso di dispositivi tecnologici che consentono di svolgere la prestazione lavorativa dovunque e in qualunque momento.

Certamente, aziende e lavoratori ne hanno guadagnato in termini di rapidità ed efficienza, ma il rischio di overworking e addirittura di burnout è in netta crescita (come segnalato nel report “working anytime, anywhere” di Eurofound), è quindi oramai imprescindibile una seria valutazione circa la disconnessione, a salvaguardia dell’integrità psicofisica e relazionale dei lavoratori.

Cosa si intende per disconnessione?

La disconnessione è la facoltà di un soggetto (il lavoratore) di non utilizzare gli strumenti di lavoro (in particolare quelli tecnologici, quali smartphone, PC…) e di non essere coinvolto in comunicazioni che riguardino la sfera lavorativa:

  • al di fuori dall’orario di lavoro
  • senza subire alcuna conseguenza (disciplinare o indiretta…).

Lo status quo

Ad oggi in Italia non esiste un vero e proprio DIRITTO alla disconnessione, sebbene alcune norme (sul lavoro agile) prescrivano tale accorgimento (su tutte, la legge sul lavoro agile che prevede che l’accordo individuale indichi “misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”). Ma per gli altri lavoratori e per coloro che non svolgono lavoro agile?

È in attesa di esame al Senato un disegno di Legge (DDL 1290) che intende disciplinare le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione dagli strumenti di comunicazione telematica e a non svolgere mansioni o ricevere comunicazioni al di fuori degli orari stabiliti dal contratto di lavoro, per un approfondimento lasciamo qui il link alla pagina del Senato.

L’art. 3 del DDL prevede che:

– il lavoratore ha il diritto a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale investito di compiti direttivi nei confronti del lavoratore stesso al di fuori dell’orario ordinario di lavoro previsto dal contratto di lavoro applicato e, comunque, per un arco di tempo minimo di dodici ore dalla cessazione del turno lavorativo.

– le comunicazioni inviate al di fuori delle fasce orarie non comportano alcuna obbligazione per il lavoratore.

– le eventuali comunicazioni inviate per motivi di necessità o urgenza, in deroga al divieto, devono essere adeguatamente motivate, e la prestazione lavorativa direttamente conseguente è considerata lavoro straordinario, regolato secondo le previsioni dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il disegno di legge si estende ai lavoratori autonomi, anche liberi professionisti (come?!? Con adeguamento del codice deontologico per gli iscritti in Albi).

La violazione del diritto alla disconnessione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ciascun lavoratore interessato!

Come possono attivarsi le aziende?

Esistono numerosi strumenti informatici atti a garantire fin da ora il rispetto delle attuali e future normative (dal banale obbligo di spegnimento dello smartphone al termine dell’orario di lavoro contrattuale, al blocco della VPN o degli accessi alla posta elettronica, con possibilità di verificare i log).

Cosa sarà necessario fare?

Certamente

  • un “check-up” per validare gli strumenti informatici e verificare con un tecnico specializzato le possibilità che già avete o che potete facilmente implementare
  • una formazione specifica sull’uso dei sistemi informatici in uso
  • una verifica del codice deontologico vigente in azienda per integrare le fattispecie sanzionatorie (e, se non avete un codice deontologico, sanare la grave mancanza)
  • una verifica degli accordi individuali di lavoro agile.

Ovviamente potrete rivolgervi a noi per avere un supporto qualificato, sia in ambito normativo che tecnico grazie a Ecoresystem.

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