Polizze rischi catastrofali: obbligo di adesione entro il 31 marzo 2025.

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L’obbligo in oggetto, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025.

L’obbligo di legge:

La legge ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia (se estere, dotate di stabile organizzazione in Italia), di dotarsi di copertura assicurativa per “i danni ai beni … direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

Quali sono i soggetti obbligati:

A mente dell’articolo 2195 del Codice civile, sono obbligati all’iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto via terra, acqua o aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Quali sono i beni da assicurare:

L’oggetto del contratto assicurativo deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Si tratta, quindi, di:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari;

3) attrezzature industriali e commerciali.

La polizza assicurativa può prevedere un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l’ipotesi di inadempimento all’obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Dunque, al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.

Quali i massimali:

Infine, con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce:

a) sino a 1milionedi euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;

b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;

c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

Per un approfondimento sulle modalità attuative e operative si rimanda al testo del decreto 30 gennaio 2025 n.18 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

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