Content Creator alle casse dell’INPS

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Attenzione a definirsi “content creator” poiché l’INPS ha chiarito la pretesa contributiva nei vostri confronti.

Chi sono?

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025 i c.d. content creator sono classificati con il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

L’INPS chiarisce che l’attività di “creazione di contenuti digitali” include

  • l’elaborazione di testi, immagini, video, audio o contenuti live
  • disponibili tramite piattaforme digitali di connessione sociale.

Tale attività si contraddistingue per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e per la diffusione pubblica dei contenuti stessi attraverso piattaforme digitali.

Gli operatori coinvolti in questa attività, c.d. content creator, possono svolgerla a livello amatoriale o con l’obiettivo di generarne un reddito, sia principale che secondario.

La remunerazione dell’attività può avvenire con diverse modalità:

  • direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o
  • mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali, con il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma, attraverso sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti.

Le attività dei content creator possono articolarsi in una moltitudine di professionalità flessibili, mutevoli e contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, a mero titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc. Le medesime figure, laddove ricorrano altresì le caratteristiche sopra illustrate, possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer.

Di gamer e cyber atleti ne parleremo poi…

Quale regime previdenziale?

  1. Nel caso in cui, nell’attività economica posta in essere, gli elementi organizzativi (mezzi di produzione come, ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari) prevalgano su quelli personali, allora l’attività economica rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa, con iscrizione alla CCIAA e attribuzione del corrispondente codice ATECO, per cui, dal punto di vista previdenziale, vi è l’obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali (con una previsione di contributi fissi che prescindono dal reddito).
  2. Se l’attività non è organizzata in forma d’impresa, ma rientra nella categoria dei redditi di lavoro autonomo abituale, allora il reddito viene tassato secondo le regole del lavoro autonomo (art. 53, co. 1, del TUIR). Sotto il profilo previdenziale, nel caso in cui l’attività assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, i contributi sono dovuti alla Gestione Separata INPS. Se il lavoro autonomo è svolto in forma occasionale (quindi non professionale e senza continuità), l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sorge in caso della percezione di un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.
  3. Qualora l’attività svolta dai soggetti in esame presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro.

Ad esempio, coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari (riconosciuta come “attività artistica” a tutti gli effetti) rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e, nei fatti, il content creator assurge al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista, ecc. In altre parole, le sue mansioni sono riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, e, perciò, sussiste il diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.

3.1 In tal caso, se lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro, che si dovrà occupare anche di certificato di agibilità, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, trasmissione dei flussi UniEmens.

Insomma, è evidente che l’INPS sia deciso a garantire tutela previdenziale a tutti. Ci rendiamo conto delle difficoltà sempre crescenti che la prassi richiede e, conoscendo l’importo delle sanzioni applicate da INPS, per evitare spiacevoli sorprese siamo disponibili ad un confronto, essendo specializzati nella gestione dei lavoratori sportivi e dello spettacolo.

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