Recentemente il MiMiT (Ministero dell’interno e dal made in Italy) ha fornito una serie di chiarimenti relativi all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025.
Soggetti obbligati
Il Ministero specifica innanzitutto che l’obbligo interessa non soltanto le società costituite dall’1.1.2025 ma anche quelle costituite prima di tale data. Per queste ultime l’indirizzo PEC degli amministratori va comunicato entro il 30.6.2025.
Inoltre:
- gli amministratori non possono utilizzare l’indirizzo PEC comunicato dalla società. Ogni amministratore deve quindi dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società;
- in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi;
- il soggetto che risulta amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica PEC ovvero più PEC.
Imprese – società
Considerato il richiamo generico operato dal citato art. 16 alle “imprese costituite in forma societaria” il Ministero precisa che:
- sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale.
Rientrano tra i soggetti inclusi anche le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica; - sono escluse:
- le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.
Amministratori
Per quanto riguarda l’individuazione degli amministratori, nella Nota in esame è precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società.
Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
Decorrenza dell’obbligo
In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025.
Regime sanzionatorio
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008.
Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.