Legge di Bilancio 2025: una sintesi delle misure più importanti

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In data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 (s.o. n. 43) la Legge di Bilancio per l’anno 2025 (l. n. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, che introduce numerose misure in materia di lavoro, con l’obiettivo di:

  • stimolare l’economia
  • sostenere le famiglie
  • modernizzare il sistema previdenziale.

Si riporta un commento alle previsioni ritenute maggiormente rilevanti, utile a inquadrare rapidamente lo scenario degli interventi appena entrati in vigore.

Art. 1, commi 2 – 9. Modifica strutturale del numero delle aliquote IRPEF

Le aliquote IRPEF passano da quattro a tre scaglioni, con l’aliquota più alta fissata al 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La riforma del cuneo fiscale segna un cambiamento di paradigma: i lavoratori con redditi fino a 20.000 euro beneficiano di indennità esentasse, mentre per i redditi tra i 20.000 e i 40.000 euro è previsto un sistema di detrazioni fiscali che diminuisce progressivamente.

Vengono ridotti “a regime” a 3 gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche (art. 1 c. 1):

  • 23% per i redditi fino a Euro 28.000;
  • 35% per i redditi superiori a Euro 28.000 e fino a Euro 50.000;
  • 43% per i redditi che superano Euro 50.000.

Viene altresì confermato l’ampliamento fino a € 8.500 della soglia di “no tax area” prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella dei pensionati.

Si riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000. L’ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente (art. 1 c. 4):

  • non supera Euro 8.500, si applica la percentuale del 7,1%;
  • supera Euro 8.500 ma non supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 5,3%;
  • supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 4,8%.

Art. 1, commi 10 e ss. Limiti alle detrazioni per chi percepisce redditi superiori a 75.000 euro

La Legge prevede che per i percettori di redditi superiori a 75.000 euro vengano introdotti dei limiti per l’accesso alle detrazioni fiscali. Questi limiti sono calcolati in base al reddito complessivo del contribuente e al numero di figli nel nucleo familiare. Tuttavia, come specificato nell’art. 1, comma 10 della Legge, tali restrizioni non si applicano a determinate spese, tra cui le spese sanitarie detraibili, gli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché gli oneri derivanti da prestiti o mutui contratti entro il 31 dicembre 2024.

Art. 1, comma 48. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti di nuova immatricolazione e concesse dal 1.01.2025, viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit sulla base della tipologia di alimentazione.

In particolare, viene stabilito che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10%, nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Art. 1, commi 81 – 86. Spese di trasferta e rappresentanza debbono essere sostenute con metodo di pagamento tracciabile

La disposizione in esame stabilisce l’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat o app di pagamento digitali, per le spese di trasferta (quali vitto, alloggio e viaggio), al fine di beneficiare della loro esenzione fiscale. In altre parole, per poter usufruire di rimborsi esenti da tassazione, è necessario che i pagamenti relativi a queste spese siano tracciabili. Qualora non venga rispettato questo requisito, le spese in questione non solo perderanno la possibilità di essere esentate da imposte, ma saranno rilevanti anche ai fini fiscali e previdenziali, con conseguente esclusione della loro deducibilità per il calcolo delle imposte IRAP e IRES.

Questa norma mira a promuovere la trasparenza fiscale, incoraggiando l’uso di strumenti di pagamento elettronici che permettono di tracciare ogni transazione e di verificarne la legittimità. L’introduzione di tali obblighi si inserisce in un contesto di lotta all’evasione fiscale, in quanto le modalità di pagamento tracciabili consentono alle autorità fiscali di monitorare con maggiore efficacia i flussi finanziari e le spese aziendali.

Art. 1, comma 161. Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa

La misura che consente ai lavoratori dipendenti che accedono alla pensione di scegliere, in determinate condizioni, di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali relativi all’assicurazione obbligatoria.

La possibilità di rinunciare all’accredito contributivo riguarda esclusivamente i contributi a carico del lavoratore. Questo significa che, pur continuando a lavorare, il lavoratore potrà scegliere di non accumulare ulteriori contributi previdenziali. È una scelta che se, da un lato, implica la rinuncia all’aumento della futura pensione, dall’altro, consente di ottenere immediatamente un beneficio economico.

Una volta esercitata l’opzione, infatti, il datore di lavoro non dovrà più versare la quota contributiva a carico del lavoratore agli enti previdenziali. L’importo corrispondente sarà, invece, interamente erogato al lavoratore sotto forma di una somma aggiuntiva nella busta paga.

È interessante notare che il testo specifica che questa modifica decorre dalla prima data utile per il pensionamento, creando una correlazione diretta tra l’esercizio dell’opzione e il momento in cui il lavoratore potrebbe accedere al trattamento pensionistico.

Art. 1, comma 171. Un nuovo requisito contributivo da soddisfare per accedere alla prestazione NASpi

La misura introduce un requisito specifico per gli eventi dal 01.01.2025: il lavoratore deve aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione tra la cessazione volontaria del primo rapporto (es. per dimissioni) e la cessazione involontaria del secondo (es. per scadenza contratto a termine), purché entrambi i rapporti si siano conclusi entro un arco temporale di dodici mesi. Questa condizione è rilevante, poiché mira a garantire che il lavoratore abbia effettivamente svolto un’attività lavorativa significativa nel periodo tra i due rapporti di lavoro, evitando così il ricorso opportunistico alla NASpI.

La norma ha una dichiarata finalità antielusiva. Il legislatore intende contrastare uno specifico comportamento illecito che alcuni lavoratori e datori di lavoro mettevano in atto: il lavoratore, dopo aver rassegnato dimissioni volontarie, si faceva riassumere per un breve periodo da un altro datore di lavoro che, in esecuzione di un disegno comune, procedeva, poi, a licenziarlo per permettergli di ottenere la NASpI utilizzando i contributi maturati nel precedente impiego.

Questa pratica rappresentava un evidente abuso del sistema previdenziale che consentiva al lavoratore di ottenere un’indennità senza aver realmente subito un’interruzione involontaria del rapporto di lavoro.

Art. 1, commi 181 – 185. Pensione anticipata mediante l’impiego della rendita della pensione complementare

La misura è rivolta ai lavoratori che rientrano interamente nel regime contributivo, ossia coloro il cui trattamento pensionistico si basa esclusivamente sui contributi versati durante la vita lavorativa. Questa disposizione offre la possibilità di anticipare il pensionamento sfruttando una combinazione tra la pensione ordinaria maturata e la rendita derivante dalla pensione complementare, a condizione che tale integrazione consenta di raggiungere la soglia di trattamento minimo prevista dalla normativa.

Tale intervento è particolarmente interessante perché introduce una nuova forma di flessibilità nel sistema pensionistico, consentendo ai lavoratori di accedere alla pensione prima del raggiungimento dei requisiti ordinari, purché abbiano maturato almeno 25 anni di anzianità contributiva. Questa possibilità rappresenta un vantaggio significativo per chi ha costruito un piano di previdenza complementare, poiché permette di valorizzare i risparmi accumulati nel tempo al fine di anticipare il pensionamento.

Tuttavia, va notato che il requisito di 25 anni di contribuzione sarà valido solo fino al 2030. A partire da quella data, il requisito minimo di contribuzione verrà innalzato a 30 anni, rendendo questa opzione accessibile solo a una platea più ristretta di lavoratori. L’innalzamento del requisito appare coerente con l’evoluzione demografica e con l’aumento dell’aspettativa di vita, ma potrebbe penalizzare alcune categorie di lavoratori, soprattutto coloro che hanno carriere lavorative discontinue o che hanno iniziato a lavorare più tardi.

Art. 1, commi 217 – 218. Congedi parentali

Aumentando l’indennità fino all’80%, si riduce il disincentivo economico per i lavoratori che intendono usufruire del congedo parentale. Questo è particolarmente importante per le famiglie in cui il reddito di uno dei due genitori rappresenta una componente fondamentale del bilancio familiare. Inoltre, il potenziamento dell’indennità potrebbe favorire un maggiore ricorso al congedo parentale da parte dei padri, contribuendo a una distribuzione più equilibrata dei compiti di cura all’interno della famiglia. Infine, l’estensione dell’indennità elevata ai primi sei anni di vita del bambino riconosce l’importanza di questo periodo nello sviluppo infantile e mira a garantire una maggiore presenza dei genitori durante i primi anni.

Art. 1, comma 385. Premi produttività e partecipazione agli utili

La disposizione mira a incentivare la contrattazione aziendale e la partecipazione dei lavoratori ai risultati economici dell’impresa, riducendo il carico fiscale sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di premi di risultato e partecipazione agli utili. In questo modo, si intende favorire la produttività aziendale, riconoscendo un vantaggio economico sia alle imprese, che possono beneficiare di una maggiore motivazione dei dipendenti, sia ai lavoratori, che ricevono una quota più elevata del premio grazie alla minore incidenza fiscale.

La riduzione dell’aliquota IRPEF al 5% per i premi di risultato e la partecipazione agli utili rappresenta certamente una misura positiva per stimolare la produttività aziendale e incentivare la partecipazione dei lavoratori ai successi economici dell’impresa. Tuttavia, la natura temporanea dell’agevolazione limita la prevedibilità e la stabilità del vantaggio fiscale, riducendo l’incentivo di lungo termine per le imprese a introdurre o ampliare sistemi di premi di produttività. La temporaneità potrebbe, dunque, generare un aumento delle richieste di premi nel breve periodo, senza garantire un effetto strutturale sulla produttività. Sarebbe, dunque, auspicabile una stabilizzazione della misura.

Art. 1, commi 386 – 389. Fringe-benefit per i nuovi assunti

L’obiettivo principale di questa misura è ridurre il carico fiscale per i lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato, incentivando nel contempo l’utilizzo di parte della retribuzione per il pagamento di spese legate all’abitazione, come canoni di locazione e spese di manutenzione. Si tratta di una misura che può avere un duplice effetto positivo: favorire il supporto economico ai lavoratori in una fase di assunzione e sostenere il mercato delle locazioni.

La possibilità di escludere dalla tassazione una parte della retribuzione destinata a spese abitative può rappresentare un aiuto concreto per i lavoratori appena assunti, in particolare quelli che potrebbero trovarsi in una fase iniziale di inserimento nel mercato del lavoro, quando le spese per l’affitto o per la manutenzione della casa possono rappresentare un onere significativo. Le imprese, inoltre, potrebbero essere invogliate ad assumere lavoratori a tempo indeterminato, in quanto possono offrire un beneficio economico sotto forma di esenzione fiscale. Questo potrebbe contribuire a incrementare l’occupazione stabile, un obiettivo cruciale in un contesto di disoccupazione giovanile tuttora elevata.

Art. 1, commi 390. Detassazione fringe benefit

La conferma del regime transitorio di favore sui fringe benefit (beni ceduti o servizi prestati dall’azienda) per gli anni 2025, 2026 e 2027 è una misura che offre un aiuto tangibile a lavoratori e famiglie, incentivando l’adozione di benefit aziendali.

Ricordiamo che le soglie di esenzione sono di 1000€ per tutti i lavoratori dipendenti, elevate a 2000€ per coloro che hanno figli a carico.

Si ricorda che i costi quotidiani come le utenze domestiche e le spese per l’abitazione (mutui) sono rimborsabili in busta paga.

Sebbene la temporaneità della misura e i limiti sui benefici possano ridurre l’impatto sul lungo periodo, essa rappresenta comunque un passo positivo verso il sostegno alle famiglie. Si potrebbe, comunque, auspicare una strutturazione permanente di queste agevolazioni per garantire un sostegno continuativo ai lavoratori e alle loro famiglie.

Restiamo come sempre a disposizione per un confronto costruttivo e per uno scambio di osservazioni.

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