Polizze catastrofali

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Il 1° aprile 2025, il MIMIT ha fornito le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2025 n. 48.

Cosa è stato chiarito?

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato le prime risposte relative all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

(visualizzabili qui: https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq)

Viene chiesto se, qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Al riguardo, il MIMIT chiarisce che

  • l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;
  • i beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all’obbligo assicurativo (cfr. art. 1 c. 2 DM 18/2025);
  • i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo;
  • tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole.

L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

I veicoli iscritti al P.R.A. risultano esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla L. 213/2023.

Infine, è stato pubblicato in GU il DL 31 marzo 2025 n. 39 che differisce il termine per stipulare polizze assicurative .

In particolare, il termine è spostato:

  • al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Rimane fermo al 31 marzo il termine per le grandi imprese per le quali però il governo ha stabilito che non scatteranno le sanzioni per i successivi 90 giorni (30 giugno p.v.).

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