Welfare aziendale: agevolazioni anche per l’utilizzo di una carta nominativa

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È possibile fruire delle agevolazioni per il welfare aziendale in caso di utilizzo di una carta di debito nominativa assegnata ai dipendenti con modalità di utilizzo predefinito presso un numero determinato di esercenti. A confermarlo l’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello 15 gennaio 2025 n. 5.

Così recitano gli articoli di stampa recente, ma facciamo attenzione e non cediamo ai facili proclami!

Non si pensi che sia sufficiente fornire il dipendente di una carta ricaricabile per fruire delle agevolazioni legate al welfare (non imponibilità parziale o totale di alcune somme).

Ricordiamo che la regola generale prevede che qualsiasi somma o valore che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro concorre a determinare il reddito di lavoro dipendente.

Le ipotesi derogatorie a tale principio sono quelle previste dai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell’articolo 51 del TUIR, che consentono a determinate condizioni di escludere i fringe benefits (i.e. opere, beni e servizi) dal reddito di lavoro dipendente, con effetto ai fini contributivi per l’effetto dell’armonizzazione delle due basi imponibili prevista dall’art. 12 legge 153/69.

La rimborsabilità è, invece, consentita esclusivamente per:

  • l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;
  • i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti dei familiari e,
  • limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Per favorire la messa disposizione dei benefits dal datore di lavoro, il legislatore ha previsto che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (es. buoni spesa, buoni benzina). Inoltre, l’articolo 6 del D.M. 25 marzo 2016 ha previsto al comma 1 che la suddetta erogazione può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

I beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione (c.d. ticket compliments).

La risposta ad interpello n. 5 del 2025 dell’Agenzia delle entrate consente l’applicazione dell’esenzione fiscale, e per l’effetto di quella contributiva, anche nel caso di riconoscimento dei fringe benefit mediante l’utilizzo di una carta di debito.

La carta di debito

  • è nominativa (ossia utilizzabile unicamente dal dipendente, titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico)
  • e può essere utilizzata esclusivamente dal lavoratore a cui viene rilasciata per fruire di fringe benefit, ossia i beni e i servizi, definiti dal datore di lavoro (il lavoratore quindi non può prelevare denaro contante)
  • nel limite di spesa messo a disposizione dei dipendenti (non è prevista alcuna integrazione di spesa da parte del lavoratore).

Pertanto, se e solo se esistono le predette condizioni, il datore di lavoro potrà mettere a disposizione dei lavoratori una carta di debito e fruire comunque dei limiti di esenzioni previsti dalle norme di legge.

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