Patente a crediti: nuove norme e responsabilità per committenti e imprese. Focus sulle verifiche e sanzioni

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Ad oltre due mesi dall’introduzione della patente a crediti per i cantieri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con Nota 9 dicembre 2024 n. 9326 per:

  • fornire un riepilogo del nuovo strumento e chiarimenti sull’impianto sanzionatorio per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti.

Esclusi da questo obbligo sono coloro che effettuano semplici forniture o svolgono prestazioni di natura intellettuale e le aziende in possesso di certificazione SOA oltre il 3° livello.

La patente, come è noto, è basata su un sistema di crediti, con un punteggio iniziale fissato a 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100 crediti attraverso comportamenti virtuosi e ulteriori qualificazioni. Al contrario, violazioni delle norme o comportamenti negligenti comportano decurtazioni con, al raggiungimento del limite minimo, conseguente interdizione.

Esiste però un limite minimo, fissato a 15 crediti, sotto il quale le aziende non potranno operare in cantiere. Da ricordare che tale strumento e mezzo di verifica si affianca, e non sostituisce, tutta la normativa connessa alla sicurezza sul lavoro e alle altre verifiche di regolarità dell’azienda.

È prevista un’eccezione al limite minimo di 15 crediti per la possibilità di continuare a svolgere l’attività in cantiere per il completamento dell’opera.

In particolare, se oltre il 30% del valore contrattuale di un appalto è già stato eseguito, un’impresa o un lavoratore autonomo che scende sotto i 15 crediti può completare le attività in corso. In questo caso l’onere della prova spetta al soggetto interessato.

Per tale casistica, ricorda l’Ispettorato Nazionale, occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Nel caso in cui il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà cessare.

L’eccezione prevista non risulta applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

REGIME SANZIONATORIO

L’ispettorato chiarisce che chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti è soggetto a:

  • Sanzione economica pari al 10% del valore dei lavori (esclusa IVA), con un minimo di 6.000 euro. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, si applica direttamente il minimo previsto.
  • Le imprese o i lavoratori autonomi non in regola sono esclusi dai lavori pubblici per sei mesi, con notifiche obbligatorie all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture per l’adozione dei provvedimenti necessari.
  • Il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

Verifiche e responsabilità del committente

Il committente o il responsabile dei lavori ha un ruolo di verifica del possesso della patente o della certificazione SOA delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008,), obbligo da verificare anche in caso di subappalto.

La mancata verifica del possesso della patente con crediti utili a svolgere l’attività, o dell’attestazione SOA, comporta una sanzione amministrativa per il committente che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

La sanzione non troverà applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. In tal caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’impresa o sul lavoratore autonomo ma appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori che potrà essere oggetto di verifica documentale.

Le sanzioni per i committenti si applicano solo ai contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2024, in linea con l’entrata in vigore dell’obbligo.

⚠️ L’ispettorato del lavoro nell’ultimo anno ha incrementato notevolmente il proprio organico inserendo ispettori specialisti in sicurezza sul lavoro.

⚠️ da ricordare che uno degli obiettivi dell’ispettorato per il 2024-2025 è la verifica circa l’esternalizzazione di lavori, vi ricordiamo quindi di verificare che i contratti di appalto, subappalto, distacco… che avete posto in essere rispettino tutti i requisiti di legge.

Ricordiamo infine che il Legislatore ha già anticipato che il sistema della patente a crediti verrà con il tempo esteso a tutti i settori, con particolare attenzione a quello della logistica ed in generale in tutte le situazioni di esternalizzazione di lavori.

Nel ricordarvi che Coresultant, mediante propri partner, può supportarvi anche in materia di sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro e certificazioni ISO, SOA…restiamo a disposizione per approfondimenti sul tema.

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