Con la risposta a interpello n. 130 del 27/12/2018, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di detassazione dei premi di risultato, chiarendo nuovamente che l’aliquota sostitutiva del 10% trova applicazione sui premi erogati in ragione di un risultato incrementale (di produttività, redditività, eccetera) conseguito dall’azienda rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione dei premi medesimi.
Viceversa, tale regime agevolativo non trova applicazione se il premio di risultato viene riconosciuto ai dipendenti in base al raggiungimento di un obiettivo che prescinde dall’incremento di produttività riscontrabile rispetto ai periodi precedenti quello di maturazione dei premi.
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