Con la circolare n. 102/2022, l’INPS ha dichiarato che le lavoratrici dipendenti del settore privato, che rientrano al lavoro dopo la maternità avranno la possibilità per il 2022 (a partire da gennaio) di usufruire della riduzione contributiva del 50% e dell’ulteriore riduzione del 2% prevista dal decreto aiuti bis sulla retribuzione restante per il periodo di paga dal 1 luglio al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda l’esonero retributivo del 50% questi viene riconosciuto:
- a tutti i rapporti di lavoro già instaurati, o in fase di assunzione, a condizione che il rientro sul posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre del 2022
- a tutte le lavoratrici madri dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, anche se part-time, apprendiste, lavoratrici domestiche o con rapporto di lavoro intermittente ovvero instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro o a scopo di somministrazione.
- A tutte le lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoraro privati, compresi gli agricoli (anche se non imprenditori).
- in caso di rientro sul posto di lavoro in seguito alla fruizione del congedo di maternità.
Un’interessante aspetto della circolare evidenzia che l’INPS andando un passo oltre il dettato della norma (sulla legittimità dell’interpretazione per ora non ci esprimiamo!), applica un’interpretazione più estesa, andando a comprendere anche le lavoratrici che scelgono di fruire dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio.
Anche in questo caso la norma può essere applicata, purché la data di rientro effettivo della lavoratrice avvenga entro il 31 dicembre 2022.