L’INPS ha pubblicato le prime indicazioni operative; infatti, con Circolare n. 55 del 14 maggio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative con riferimento al c.d. Bonus Giovani di cui all’art. 2 del D.L. n. 62/2026 (Decreto 1° maggio).
Come noto, si tratta dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31
dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi delle definizioni della Direttiva UE 651/2014.
In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito:
- ai datori di lavoro che possono accedere agli esoneri e ai lavoratori per i quali spettano gli esoneri;
- ai rapporti di lavoro incentivabili, dai quali si escludono, oltre all’apprendistato e il lavoro domestico, anche i contratti di lavoro intermittente o a chiamata nonché le prestazioni occasionali;
- alla durata ed entità degli esoneri nonché al loro assetto e misura (pari, si ricorda, fino ad un massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, innalzati a 650 per i casi di assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle Regioni della ZES Unica);
- alle condizioni di spettanza degli esoneri;
- alle condizioni specifiche di spettanza degli esoneri, legate alle tempistiche dell’assunzione, alle caratteristiche del lavoratore, all’incremento occupazionale netto, al trattamento economico individuale che deve essere garantito ai lavoratori nonché alle restrizioni previste in materia di licenziamenti;
- alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto;
- al coordinamento con altri esoneri contributivi.
Infine, l’Istituto illustra il procedimento da seguire per l’ammissione agli esoneri ed i relativi adempimenti a carico del datore di lavoro, chiarendo che per conoscere con esattezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente dell’apposito modulo presente sul sito istituzionale dell’INPS ove vanno indicate tutte le informazioni necessarie.
Ricordiamo che gli incentivi in questione spettano ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.


