Per concludere l’analisi delle agevolazioni introdotte dal c.d. Decreto 1° maggio, parliamo questa settimana degli incentivi previsti per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
L’obiettivo che l’Esecutivo si è posto con l’art. 4 del D.L. n. 62/2026 è quello di rafforzare l’occupazione giovanile attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
La disposizione, però, non è applicabile a tutte le trasformazioni, in quanto lo sgravio contributivo è riservato soltanto a contratti a termine che si sono instaurati in presenza di particolari condizioni.
La disposizione quindi, si applica a tutti i contratti a termine stipulati per qualifiche di
- operaio,
- impiegato e
- quadro,
con esclusione di quelle di natura dirigenziale.
A chi è rivolto:
La trasformazione potrà riguardare
- tutti i contratti a tempo determinato stipulati entro il 30 aprile 2026,
- di durata non superiore a 12 mesi
- con giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto i 35 anni e
- che, in precedenza, non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato.
Le trasformazioni in contratto a tempo indeterminato dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026 e comportare un incremento occupazionale netto.
Lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro viene riconosciuto nella misura del 100% della quota a loro carico, con esclusione dei contributi e dei premi assicurativi Inail e, sulla base delle indicazioni Inps fornite in casi analoghi, anche della c.d. “contribuzione minore”, entro un tetto massimo mensile di 500 euro per ogni lavoratore interessato.
I prerequisiti di applicabilità:
L’art. 4 in relazione ai requisiti ripete, anche in questo caso, altri principi già esaminati, quali ad esempio:
- il rispetto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 – ciò significa, ad esempio, che il beneficio non viene riconosciuto se la trasformazione avviene in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo
- il rispetto dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 per la regolarità contributiva (DURC);
- rispetto dell’art. 7, comma 5, del D.L. n. 62/2026;
- assenza nei 6 mesi antecedenti di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi che hanno interessato l’unità produttiva ove è adibito il giovane; Il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore nei 6 mesi successivi alla trasformazione o il licenziamento di altro lavoratore con la stessa qualifica operante nella medesima unità produttiva, comporta la revoca del beneficio e l’Inps è autorizzata a recuperare le somme già fruite;
- non cumulabilità dello sgravio contributivo con altre agevolazioni ma compatibilità con la maggiorazione del bonus fiscale correlato all’incremento occupazionale netto, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2013.
La disposizione che è stata, appena, commentata non è operativa in quanto occorre attendere l’autorizzazione della Commissione europea.
La Trasformazione del Contratto in mancanza dei requisiti:
Ma, a questo punto: se un datore di lavoro si trova con un lavoratore che non presenta tutti i requisiti previsti dall’art. 4 sopra citato, può trasformare il contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, fruendo di agevolazioni?
La risposta è positiva per le seguenti situazioni:
- giovane “under 30” che non ha mai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato (legge n. 205/2017) che prevede, per un massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo sulla quota a carico del datore di lavoro per un massimo di 3.000 euro l’anno, parametrati su base mensile;
- lavoratore di età superiore ai 50 anni, disoccupato da oltre 12 mesi – sgravio contributivo del 50% per massimo 18 mesi dall’inizio del rapporto a termine (legge n. 92/2012);
- lavoratore in Cigs da almeno 3 mesi (ma l’azienda lo è da almeno 6 mesi)
- giovane “under 30” che ha lavorato con contratto a tempo determinato o in somministrazione con una determinata qualifica per un periodo non superiore alla metà di quello previsto per la formazione nell’apprendistato – può essere assunto con rapporto di apprendistato professionalizzante per un’ulteriore qualificazione.


