Chiusi i 770/2026 è tempo di pensare, senza indugio, ai conguagli di fine anno.
Uno dei temi più caldi di quest’anno è stata certamente la modifica introdotta dal c.d. “Decreto Omnibus” in merito alla tassazione dei benefit auto, che impone ragionamenti e verifiche ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.
Tale decreto ha tentato una semplificazione, prevedendo:
“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) … concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al 4 Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.
La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento;”.
| La norma oggi vigente, quindi, abbandona la distinzione temporale tra veicoli ordinati, immatricolati e conferiti. E consegna un quadro più chiaro, rimesso alla sostanza del veicolo, se endotermico, plug in o BEV. |
È previsto un aggravio fiscale nel caso in cui:
- il veicolo sia “vecchio”: vi sarà un incremento del benefit pari al 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Tale formulazione lascia purtroppo margine a varie interpretazioni, dato che il “quinto anno successivo” è per definizione il sesto (ovvero, il primo anno di immatricolazione non si conta e si aggiungono 5 anni). Se diversamente si voleva stabilire 5 anni (e non sei) occorrerà un chiarimento a cura dell’amministrazione finanziaria;
- siano presenti optional. In tal caso vi sarà un incremento del 5% del valore del benefit: deve supporsi che eventuali addebiti al dipendente potranno essere deducibili, data la imponibilità degli allestimenti.
Veicoli riconcessi in uso promiscuo e ultrattività del vecchio regime
Il secondo comma del nuovo testo dell’art. 51 c. 4 TUIR precisa: “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis è sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».
Concretamente:
- viene “benedetta” la riconcessone di autoveicoli già nelle disponibilità aziendale, circostanza che l’Agenzia delle Entrate aveva annoverato nei nuovi conferimenti. In sintesi, il benefit segue l’auto e non il beneficiario;
- le auto concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, ovvero quelle ordinate entro fine 2024 ma concesse entro fine 2025 manterranno il calcolo fiscale secondo le regole previgenti alla modifica del 2025 (si torna, banalmente, ai grammi di CO2) con incremento del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dopo 6 anni, a lettera della norma).
Abbiamo sintetizzato l’articolo in una pratica infografica. Clicca il bottone qui sotto per scaricarla.
Tutto ciò premesso, entro fine anno, sarà importante per gli uffici del personale verificare la tipologia di auto in uso ai dipendenti.
Se volete un supporto per districarvi tra le maglie della normativa potete inviarci:
- libretto auto
- la data di concessione in uso (meglio lettera di assegnazione)
- presenza di eventuali accessori non di serie (e non addebitati o pagati dal lavoratore)
noi procederemo a verificare le informazioni ricevute per eventualmente rielaborare l’imposizione fiscale e contributiva e fornirvi una consulenza specialistica, se necessaria.


