Attenzione! Certificati di Malattia: Cambia la Decorrenza

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Dal 4 settembre 2026 cambiano le norme sui certificati di malattia.

Da tale data il medico può certificare la malattia dal giorno antecedente la visita, ciò purché il lavoratore abbia tentato invano di richiedere la visita sia domiciliare che ambulatoriale e il medico non sia riuscito a dar seguito, nella medesima giornata, alla richiesta del lavoratore impossibilitato.

La Circolare

Con circolare n. 92/2026, l’INPS ha precisato che, in generale, il primo giorno dell’evento viene computato dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

L’INPS ha da sempre riconosciuto, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

  • Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
  • Visita domiciliare.

Il criterio adottato – valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia – deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se

  • la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
  • il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.
  • la visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Considerazioni Finali

Quanto sopra premesso, l’INPS ha compreso l’esigenza di addivenire a un’interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.  

Pertanto, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

Resta quindi escluso il classico caso del certificato che termina il venerdì e viene prolungato dal medico di medicina generale il lunedì: la nuova regola non consente di coprire retroattivamente il sabato e la domenica. Il certificato di continuazione può comunque essere emesso il lunedì, ma se il precedente terminava il venerdì, sabato e domenica resteranno scoperti ai fini della tutela previdenziale INPS, perché la nuova possibilità di riconoscere il giorno precedente non si applica al sabato, alla domenica e ai festivi.

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