Come ricorderete nel 2026 la materia del conferimento del TFR ha subito importanti modifiche.
Infatti, dal 1° luglio 2026, per i giovani (e non) che siano assunti per la prima volta da tale data è avviato un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari.
Pertanto, dove fare molta attenzione! Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione (decorrente dal 1° luglio 2026, quindi entro il 30 agosto 2026 per gli assunti proprio ad inizio mese), l’azienda dovrà verificare che il lavoratore abbia comunicato la propria scelta al datore di lavoro.
Il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando
- a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero
- mantenere il TFR in azienda, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (Fondo di tesoreria presso INPS).
In caso di adesione automatica (perché il lavoratore non ha effettuato la scelta entro il 30 agosto per il nostro esempio), il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni (settembre 2026). Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione (es. dal 1° luglio) e l’adesione decorre da detta data (1° luglio).
Ne deriva che nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate – all’esito della scelta:
- alla previdenza complementare o
- nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all’articolo 2120 del codice civile e, al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti.
| Gli impiegati delle aziende che si occupano di gestire il personale dovranno: |
| conoscere le nuove norme per fornire i chiarimenti richiesti dai lavoratori e le informazioni minime previste dalla leggeverificare se il nuovo assunto è una persona inserita nella prima volta nel mondo del lavoro (subordinato) |
| verificare se il lavoratore ha già in passato operato una scelta di destinazione del proprio TFR (di norma con modello TFR2) |
| controllare che nei 60 giorni successivi all’assunzione, il lavoratore abbia riconsegnato il modello di scelta del TFR (fornito da noi, per chi è cliente, con i documenti di assunzione), debitamente compilato. |
Cosa accade se il lavoratore non riconsegna il modulo o non opera alcuna scelta?
Il meccanismo di adesione automatica comporta che il TFR e la contribuzione a carico dipendente e a carico datore di lavoro (da qui deriva l’interesse del datore di lavoro a verificare che il lavoratore compili consapevolmente il modello consegnato, ossia per evitare maggiori, inutili, costi) vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (in tal senso potrebbe essere interessante nel caso in cui il ddl abbia interesse a favorire i rapporti con istituti privati, ma presuppone l’intervento sindacale).
COSA SONO CHIAMATI A FARE I DATORI DI LAVORO SE ASSUMONO LAVORATORI DAL 1° LUGLIO 2026, ANCHE SE HANNO AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO (SUBORDINATO)?
I termini previsti per questi lavoratori per comunicare la propria scelta di destinazione al ddl sono comunque ridotti a 60 giorni (non esistono più i sei mesi previsti dalla normativa previgente).
Il lavoratore dipendente che abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando a tale data. In assenza di una scelta, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
Parimenti, sempre nel termine di 60 giorni il lavoro potrà decidere di mantenere il proprio TFR in azienda.
ATTENZIONE!
La norma impone precisi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento dell’assunzione. A tal fine si segnala che il Mefop ha reso disponibile in via provvisoria un fac simile di informativa, da consegnare ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026, in attesa della versione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro, scaricabile a questo link (https://www.mefop.it/news/normativa/faq-adesione-automatica-modulo-provvisorio-tfr ).
Il Ministero del Lavoro ha inoltre pubblicato nel proprio Portale sulla Previdenza Complementare un Modulo per la scelta di destinazione del TFR, che ha denominato Modello TFR3, e che, pur trattandosi ancora di una versione provvisoria, si ritiene che sia quello da prendere a riferimento per gli assunti da luglio 2026 in sostituzione del precedente Modello TFR2.


