Ferie Arretrate: Chiarimenti e Scadenze

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Come di consueto il mese di giugno è sinonimo di smaltimento ferie.

In particolare, entro il prossimo 30 giugno 2025 dovranno essere fruite le ferie non godute e riferite all’anno di maturazione 2023. I contributi dovranno essere versati entro il 20 agosto 2025.

Di seguito una sintesi della disciplina del diritto alle feriemodalità di godimentoregime sanzionatorio e contributivo.

Scade il 30 giugno 2025 il termine entro il quale dovrebbe essere goduto il periodo minimo legale di ferie maturate nell’anno 2023; il mancato godimento nei termini è soggetto a sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali a prescindere dall’avvenuto godimento.

Diritto alle ferie retribuite e periodo minimo legale

Il diritto alle ferie, costituzionalmente garantito, ha lo scopo di consentire al lavoratore dipendente il recupero delle energie psico-fisiche.

Con l’introduzione nel 2003 del decreto legislativo 66, il legislatore italiano ha introdotto, tra l’altro, un limite minimo di ferie retribuite annue, pari a 4 settimane, e il divieto di procedere alla c.d. monetizzazione dello stesso periodo minimo, in ossequio al principio di indisponibilità delle ferie stesse fissato dalla Costituzione. Le ferie non godute possono, pertanto, essere monetizzate soltanto in occasione della cessazione del rapporto, così come nei rapporti a termine di durata inferiore all’anno, fermo restando che in tale caso non è legittima la pratica di programmare in anticipo la mancata fruizione delle ferie.

Modalità di godimento delle ferie

La stessa norma legislativa stabilisce poi che

  • le prime due settimane di ferie annue debbano essere godute entro l’anno di maturazione e
  • le restanti due entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Inoltre, tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. Naturalmente, resta ferma la disposizione dell’art. 2109 c.c., che attribuisce al datore di lavoro, quantomeno, il diritto di salvaguardare le esigenze dell’impresa nello stabilire il periodo delle ferie.

I contratti collettivi possono perciò, innanzitutto, certamente derogare alle norme di legge prevedendo un periodo di ferie superiore al minimo legale di 4 settimane annue; le eventuali sanzioni amministrative, tuttavia, scattano con riferimento solo alle prime 4 settimane; si può, ad esempio, pacificamente procedere alla monetizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane, in accordo con il lavoratore; l’influenza dei contratti collettivi sulle sanzioni è perciò “limitata” al caso in cui stabiliscano un termine diverso per il godimento.

Dopo l’approvazione del D.Lgs. 66/2003si deve escludere che il periodo di godimento delle ferie possa essere differito in forza di accordi individuali, a differenza di quanto avviene per i permessi per ex festività e per i c.d. ROL/PAR; in questo senso si è più volte espresso il Ministero del lavoro (ad esempio, con la risposta ad Interpello n. 16/2011), sempre in ossequio al principio di indisponibilità delle ferie, volto a renderne effettiva la finalità igienico-sanitaria legata al recupero delle energie psico-fisiche.

Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto delle norme così delineate espone il datore di lavoro inadempiente a sanzioni amministrative piuttosto importanti: a seconda del numero di lavoratori coinvolti e del numero di periodi in cui si verificano le violazioni, le sanzioni edittali, non diffidabili, vanno da un minimo di 120 euro a un massimo di 5.400 euro; nei casi più gravi non è nemmeno ammesso l’“ordinario” pagamento in misura ridotta. In tali casi, il datore di lavoro è anche esposto ad eventuali richieste risarcitorie da parte del lavoratore.

Ferie non godute e obblighi contributivi

Come noto, il corrispondente monetario delle ferie non godute deve essere assoggettato a contribuzione dal mese in cui scade il termine ultimo, contrattuale o legale, per il relativo godimento. In altre parole, alla scadenza del termine scatta l’obbligo contributivo a prescindere dall’effettivo godimento. In mancanza di specifiche di disposizione della contrattazione collettiva, pertanto, la scadenza per il godimento delle ferie maturate nell’anno 2023 sarà il prossimo 30 giugno 2025 (si veda, ad es., la Circ. INPS 134/1998). Questo vale senza dubbio per la maggior parte dei casi possibili, ma non in assoluto: il termine può, infatti, essere differito nei singoli casi in cui si sia verificata, nel periodo di osservazione, una sospensione legale del rapporto di lavoro, come in caso di malattia, maternità, infortunio, etc. Per questi motivi, la necessità di monitoraggio della situazione può non essere limitata al mese di giugno o al diverso termine fissato dalla contrattazione collettiva (si veda, per esempio, il Mess. INPS 18850/2006).

Il pagamento dei contributi non fa venire meno il diritto del lavoratore al godimento delle ferie. Pertanto, nel momento in cui le ferie saranno effettivamente godute, il datore di lavoro potrà scomputare i contributi già versati da quelli dovuti nel mese di effettivo godimento. Il recupero avviene con il sistema del conguaglio nella denuncia mensile.

Il nostro suggerimento è di verificare che i residui di ferie di anni precedenti (presenti sul cedolino paga) non superino le 2 settimane (che fanno riferimento all’anno 2024 e che dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno 2026). Eventuali residui superiori potranno essere smaltiti con relativa programmazione ufficializzata al dipendente, entro l’estate.

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