HR Planning: Fondo di Tesoreria

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L’INPS, con la circolare n. 12/2026, fornisce le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dalla Legge n. 199/2025 (cd Legge di Bilancio 2026).

Per le aziende obbligate per legge al versamento del TFR al Fondo, il termine concesso è entro il prossimo 16 maggio mentre rinvia a successive circolari e messaggi eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento agli adempimenti procedurali e applicativi.

Come già comunicato, la normativa ha previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 , sono ricompresi nell’obbligo anche i datori che hanno raggiunto o raggiungano la soglia dei dipendenti , fissata dalla norma , negli anni successivi a quello di inizio dell’attività , prendendo a riferimento, a tali fini, la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Nello specifico, viene previsto che il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è dovuto se la predetta media (calcolata con riferimento all’anno solare precedente) raggiunge le seguenti soglie dimensionali:

  • 60 addetti per i periodi di paga riferiti agli anni 2026 e 2027;
  • 50 addetti per i periodi di pagamento compresi tra il 2028 e il 2031;
  • 40 addetti per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032.

Per quanto concerne il 2026, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), lo stesso non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale in parola, l’obbligo di conferimento delle quote di TFR scatta per il periodo di pagamento decorrente da gennaio 2027.

Di fatto, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, si assiste alla coesistenza di due criteri:

  • un criterio cd “statico”, già esistente, da continuare ad utilizzare per le verifica della dimensione occupazionale (almeno 50 addetti) nel primo anno di attività e
  • un nuovo ulteriore criterio da utilizzare per le verifica della dimensione occupazionale (soglia variabile a seconda degli anni come sopra indicato) negli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Si tratta, in questo ultimo caso, di un criterio “dinamico” che tiene conto della dimensione occupazionale nell’anno solare precedente ( periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre ) all’anno del periodo di pagamento considerato e che può determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento anche in un momento successivo all’anno di inizio dell’attività aziendale.

I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono rilasciare all’INPS apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il Mod. “SC34” , reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. L’Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche.

I datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali devono richiedere all’INPS il CA “1R” avente il significato di “ Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria ”.

L’Istituto precisa che i datori di lavoro già in possesso del CA “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali viene effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, devono comunque procedere alla verifica del requisito dimensionale alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (criterio “dinamico”). Se tale requisito risulta soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Resta fermo che :

  • i datori di lavoro che già versano il TFR al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro che nel 2006 avevano una dimensione occupazionale di almeno 50 dipendenti ovvero datori di lavoro che, successivamente al 2006, nell’anno di inizio dell’attività, hanno soddisfatto tale requisito occupazionale) continuano a rimanere soggetti a tale obbligo,
  • i datori di lavoro che, a seguito delle novità normative intervenute, soddisfano il requisito occupazionale negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, risultano soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,

indipendentemente da eventuali riduzioni del numero di dipendenti intervenute successivamente.

Calcolo della media

Ai fini del calcolo della media annuale devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time da computarsi in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

In assenza di ulteriori indicazioni in merito e considerando il rinvio alla Circolare INPS n. 70/2007 contenuto nella Circolare n. 12/2026, si ritiene che il calcolo della media occupazionale vada effettuato, per ciascun lavoratore, a mesi o frazioni di essi, considerando un mese intero di servizio pari a 26 giorni (da ridursi proporzionalmente in caso di rapporti di lavoro di durata inferiore al mese) e dividendo il totale per 312 (26 x 12). I lavoratori a tempo parziale verranno presi in considerazione in proporzione all’orario, sommando per ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamenti all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Operazioni societarie

Resta confermato che, in caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

  • se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a trattenere il TFR solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Sono, inoltre, assoggettati all’obbligo di versamento (sempre al verificarsi del requisito dimensionale)anche i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 Cc anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore.

Conferimento TFR

Infine, in relazione alle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2026 alla disciplina del conferimento del TFR alla previdenza complementare con decorrenza dal prossimo 1° luglio, l’INPS puntualizza che per i lavoratori dipendenti

  • di prima assunzione, l’obbligo di versamento (qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti) delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesta espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 Cc;
  • non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari, il TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 Cc e l’obbligo di versamento delle relative quote al Fondo di Tesoreria sorge laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Anche con riferimento alle misure compensative spettanti in relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, non si rilevano novità. Continuano, infatti, ad applicarsi le misure compensative già previste dalla normativa vigente e, dunque:

  • l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della Legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita al Fondo di Tesoreria;
  • l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all’ articolo 24 della Legge n. 88/1989 (in misura pari allo 0,28%), nella stessa percentuale del TFR maturando conferito al Fondo di Tesoreria.

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