Alcune delle misure di sostegno alle famiglie presenti nella legge di Bilancio 2021 misure impattano direttamente in azienda. È importante che il datore di lavoro sia aggiornato sui testi e sulle regolamentazioni previste.
Analisi delle misure a sostegno delle famiglie
Congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio è stato introdotto, inizialmente in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dalla L. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero).
La suddetta legge ha introdotto l’obbligo per il lavoratore dipendente padre di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Ai sensi dell’art. 3 DM 22 dicembre 2012, il lavoratore è tenuto a fornire, in forma scritta, una comunicazione preventiva al datore di lavoro relativa ai giorni prescelti per astenersi dall’attività lavorativa almeno 15 giorni prima dei medesimi (Circ. INPS 14 marzo 2013, n. 40).
Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens. Il Lavoratore non deve presentare alcuna domanda preventiva e di autorizzazione all’INPS.
La Legge di Bilancio 2021 stabilisce che le disposizioni relative al congedo di paternità obbligatorio siano applicate anche per l’anno 2021.
Tuttavia, viene innalzato a 10 il numero di giorni del congedo obbligatorio per il lavoratore padre, da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in modo non continuativo.
Il lavoratore ha poi la facoltà di usufruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione ad essa, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
L’indennità riconosciuta dall’INPS al lavoratore per i giorni di congedo è pari al 100% della retribuzione.
Conciliazione dei tempi vita-lavoro
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo per le politiche della famiglia (art. 19, c. 1, DL 223/2006 conv. in L. 248/2006) viene incrementato di € 50.000.000 per l’anno 2021.
Il Fondo prevede interventi, tramite la presentazione di progetti ad hoc o partecipazione a bandi, con le seguenti finalità (art. 1, c. 1250 e 1251, L. 296/2006):
- il finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro;
- la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro;
- il sostegno all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e del Centro di documentazione nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia;
- lo sviluppo di iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari;
- il sostegno alle adozioni internazionali e il pieno funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali (CAI);
- il finanziamento dell’elaborazione del Piano nazionale per la famiglia;
- la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
- la promozione e l’attuazione di un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
- favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie;
- il finanziamento di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori.
Le risorse sono da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
Le modalità di attribuzione delle risorse saranno definite con decreto del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il ministro dell’Economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Assegno di natalità
L’assegno di natalità, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
Il beneficio risultava inizialmente fissato in € 960 annui ed è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione e corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.
È inoltre necessario che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia un ISEE non superiore a € 25.000 annui.
L’assegno di natalità è corrisposto, previa domanda, dall’INPS.
Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a € 7.000 annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato.
Con la Legge di Bilancio 2020 era stato innalzato il valore di ISEE, oggi confermato dalla Legge di Bilancio 2021.
Dal 2020 l’assegno è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età del figlio, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, e il relativo importo è pari a:
- € 1.920 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia l’ISEE non superiore a € 7.000 annui;
- € 1.440 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE compreso tra € 7.000 e € 40.000;
- € 960 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a € 40.000;
in caso di figlio successivo al primo, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
L’assegno di natalità è riconosciuto, ora, anche per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2021 alle medesime condizioni sopra riportate per l’anno 2020.
Sostegno alle madri con figli disabili
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una misura a favore delle madri disoccupate o monoreddito con figli disabili a carico.
Infatti, alle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è riconosciuto un contributo mensile di importo massimo pari a € 500 netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
I nostri esperti sono sempre a disposizione, per qualsiasi dubbio e chiarimento.