Accesso ai cantieri edili solo previa richiesta e/o possesso della patente a crediti.

Dal 1° ottobre 2024, si potrà accedere ai cantieri edili solo previa richiesta e/o possesso della patente a crediti.
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Da domani 1° ottobre 2024, si potrà accedere ai cantieri EDILI solo previa richiesta e/o possesso della patente a crediti.

Dovranno richiedere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il rilascio della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che

  • effettuano mere forniture (senza posa in opera) o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti)
  • sono in possesso dell’attestazione SOA almeno pari alla 3^ classifica sono esclusi dall’applicazione della normativa sulla patente a crediti.

Il legale rappresentante, o un suo delegato, informano della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei  lavoratori  per  la  sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere.

Attenzione: nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in  via  definitiva  in sede di controllo successivo a rilascio, la patente è revocata e una nuova richiesta non potrà essere avanzata prima che siano trascorsi 12 mesi.

In prima istanza potrete inoltrare la richiesta a INL via PEC utilizzando il modello predisposto dall’Ispettorato del lavoro. Entro il 31 ottobre 2024 sarà comunque necessario trasmettere l’istanza anche tramite apposito portale. Infatti, a partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti richiesti (non tutte le aziende dovranno soddisfarli tutti, in funzione delle previsioni normative; es. i lavoratori autonomi non sono tenuti al possesso del DVR)

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In conclusione:

  • Se da domani dovete accedere ad un cantiere, entro oggi dovrete trasmettere il modello allegato via PEC;
  • Entro il 31 ottobre 2024 dovrete presentare istanza telematica; potrete delegarci alla trasmissione della richiesta.

Restiamo a disposizione per supportarvi nella valutazione della normativa sopra riportata.

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