L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 616/2025, si è pronunciato in merito alla legittimità di anticipazione mensile del TFR in busta paga.
Tale prassi, particolarmente diffusa nel lavoro a tempo determinato e stagionale, si traduce di fatto nell’erogazione mensile del rateo di TFR configurandosi, a parere dell’INL, come una mera integrazione retributiva.
Ciò comporta rilevanti ricadute su lavoratore e azienda:
- la somma corrisposta deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale,
- il datore di lavoro è tenuto a ripetere l’accantonamento del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tali conclusioni valgono, secondo l’INL, anche in presenza di eventuali pattuizioni collettive o individuali che abbiano ad oggetto anticipazioni dell’accantonamento TFR maturato sotto forma di mero automatico trasferimento in busta paga del relativo rateo mensile.
l’INL sollecita il personale ispettivo, laddove ravvisasse erogazioni mensili in busta paga del rateo di TFR maturato, ad intimare al datore di lavoro l’accantonamento delle quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004.
Ciò implica che il datore di lavoro che non dovesse conformarsi a tale disposizione va incontro ad una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Inoltre, non trovando applicazione l’istituto della diffida di cui all’art. 13, comma 2, D.Lgs n. 124/2004, la sanzione è quantificata in 1.000 euro (art. 16, Legge n. 689/1981).
ATTENZIONE! Specialmente se utilizzate il lavoro in somministrazione oppure se avete in corso esternalizzazioni del lavoro (su cui peraltro continuiamo a segnalare continui controlli ispettivi per verificarne la legittimità!), verificate che i lavoratori non vostri diretti dipendenti non percepiscano mensilmente tali anticipazioni.