Bonus Natale

Il Governo ha introdotto, per il solo 2024, un contributo economico da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti.

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Il Governo ha introdotto, per il solo 2024, un contributo economico “una tantum” da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità, nella misura di €100, ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti.

Sono potenziali beneficiari del bonus i lavoratori e le lavoratrici dipendenti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti riguardanti la condizione familiare e reddituale:

  • il reddito complessivo annuo non deve essere superiore a € 28.000;
  • essere non legalmente ed effettivamente separati e avere il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • capienza fiscale dopo l’applicazione della detrazione per lavoro dipendente.

In merito al primo requisito, il reddito complessivo comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per alcune fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia (ad esempio impatriati o rientro in Italia di ricercatori), ma non comprende il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per quanto riguarda il requisito familiare, il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico. Il bonus non è riconosciuto per le situazioni di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Riguardo all’ultimo requisito, l‘imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Ciò significa che il bonus non spetterà ai titolari di redditi bassi, non tenuti al versamento dell‘IRPEF, per effetto delle regole previste dalla disciplina della no tax area fissata a €8.500.

L’indennità in argomento è rapportata al periodo di lavoro, pertanto, se il rapporto di lavoro non copre l’intero anno, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, il lavoratore percepirà un importo inferiore a €100 (ad esempio, per un lavoratore assunto il 1° marzo 2024 il bonus ammonterebbe a poco più di €83).

L’attribuzione dell’indennità non è automatica e il lavoratore che rispetta le condizioni deve presentare una domanda al proprio datore di lavoro, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

La norma affida al datore di lavoro il compito di verificare, al momento del conguaglio, la presenza dei requisiti che danno diritto al beneficio e di recuperare la somma corrisposta in assenza delle condizioni previste. Compatibilmente con tale obbligo, in assenza di una precisa specificazione della norma, si ritiene che il limite dei €28.000 sia da riferire al reddito dell’anno 2024.

Si attende un’apposita circolare per gli opportuni chiarimenti.

Nel caso di spettanza del bonus, il datore compensa l’importo attribuito al lavoratore con le imposte e i contributi dovuti, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.

L’importo percepito dal lavoratore non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il lavoratore che non si attiva presentando la domanda al proprio datore di lavoro ovvero che non abbia un sostituto d’imposta, può beneficiare del bonus al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi PF 2025); di converso, in assenza dei requisiti previsti, il lavoratore restituirà l’importo non spettante (o spettante in misura ridotta).

Con particolare riferimento ai casi in cui manchi il sostituto d’imposta, possiamo ritenere che per effetto della locuzione utilizzata dal legislatore “…anche (…) se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta” il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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