Legge di Bilancio: Le modifiche fiscali e l’impatto in busta paga.

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Pubblicata la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) è tempo di analizzare e valutare come le misure che contiene, in particolare quelle riguardanti le modifiche alla seconda aliquota degli scaglioni IRPEF, vadano ad impattare sulla busta paga dei dipendenti.

La grande attesa è come sempre concentrata nei riguardi dei tentativi di aumentare il potere di spesa dei lavoratori e di conseguenza delle famiglie.

L’inflazione ed il meccanismo di progressività dell’imposta hanno portato negli ultimi anni ad un aumento dei redditi dei lavoratori ma con conseguente maggiore trattenuta, incidendo in tal modo sul reale potere di spesa.

Nella Legge di Bilancio 2026 le novità riguardano le modifiche alla seconda aliquota degli scaglioni IRPEF, che fa riferimento ai redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro.

Nuova aliquota del 33% per i redditi fino a 50.000 euro

Un semplice comma sostituisce il noto 35% con la nuova aliquota del 33% all’art 11 c. 1 lett. b) DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi, cd. TUIR).

Questi quindi i nuovi scaglioni a partire dal 2026:

Scaglioni di redditoAliquota
Redditi fino a 28.000 euro23 %
Redditi da 28.000,01 euro e 50.000 euro33 %
Redditi oltre 50.000,01 euro43 %

La modifica risulta strutturale, non ha quindi necessità di ulteriori conferme e rimarrà in campo fino ad abrogazione, magari connessa ad una revisione strutturale del meccanismo IRPEF.

Impatto della modifica

L’impatto, come mostra la tabella qui sopra, riguarda i contribuenti che hanno un reddito superiore ai 28.000 euro. Il culmine del vantaggio è quindi per i soggetti che raggiungono i 50.000, con mantenimento anche per i soggetti con redditi superiori.

RedditoImposta lorda scaglioni 2025Imposta lorda scaglioni 2026Minore imposta lorda
28.000,00 €6.440,00 €6.440,00 €0,00 €
30.000,00 €7.140,00 €7.100,00 €40,00 €
33.000,00 €8.190,00 €8.090,00 €100,00 €
38.000,00 €9.940,00 €9.740,00 €200,00 €
48.000,00 €13.440,00 €13.040,00 €400,00 €
50.000,00 €14.140,00 €13.700,00 €440,00 €
60.000,00 €18.440,00 €18.000,00 €440,00 €

Il sistema su base mensile

Come sempre avviene, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, occorrerà iniziare ad operare dal mese di gennaio con la rimodulazione degli scaglioni su base mensile.

Scaglioni di redditoAliquota
Redditi fino a 2.333,33 euro23 %
Redditi da 2.333,34 euro e 4.166,66 euro33 %
Redditi oltre 4.166,67 euro43 %

Considerazioni e indicazioni operative

E’ evidente che l’intervento abbia come obiettivo l’aumento del reddito netto percepito dai contribuenti e, indipendentemente dall’entità, la modifica dovrebbe essere valutata positivamente.

Attenzione però!
Sebbene la misura abbia, su base annua, un impatto sicuramente positivo su tutti  isoggetti con redditi superiori ai 28.000 euro, sul piano meramente tecnico si accresce la differenza tra il secondo e il terzo (ed ultimo) scaglione.


Quanto affermato può essere un “problema” per i soggetti che hanno un reddito al limite del secondo scaglione (imponibile IRPEF di 50.000 euro) e che quindi, in sede di conguaglio potrebbero vedere parte del loro reddito assoggettato nei mesi al 33% essere portato al 43% con un incremento di aliquota su queste somme del 10%. La diminuzione degli scaglioni, e l’innalzamento degli “scalini” tra le aliquote può comportare quindi effetti indesiderati nel momento del conguaglio, per tale motivo sarà opportuna una importante attività di comunicazione all’inizio dell’anno ed un’attenta attività di verifica rispetto alle situazioni che potrebbero generare.

Si tratta sicuramente di un caso estremo, ma con lo stesso si intendono sottolineare le già note insidie presenti negli scaglioni IRPEF applicati su base mensile.

Seguirà certamente un intervento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma, trattandosi di una semplice variazione numerica all’interno di un meccanismo già consolidato, tale intervento non potrà introdurre novità né fornire nuove interpretazioni.

Di seguito offriamo un ulteriore approfondimento su alcuni degli articoli del decreto

Art. 1, c. 7 – Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali

La legge di Bilancio 2026 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali (CCNL) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Art. 1, c. 8-9 – Disposizioni sulla tassazione dei premi di risultato

Per gli anni 2026 e 2027 i premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa saranno assoggettati ad un’imposta sostitutiva di 1%; inoltre, viene elevato il limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi. Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Art. 1, c. 10-11 – Imposta sostitutiva per i lavoratori del settore privato su talune maggiorazioni e indennità

Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000.

Art. 1, c. 14 – Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

È incrementato da da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, il Legislatore modifica in tal senso l’art. 51, c. 2, lett. c), TUIR, che prevede che non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato da 8 a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Art. 1, c. 203 – Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS

Viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti a un Fondo dell’INPS. Resta fermo che l’obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati a una forma di previdenza complementare. La prima modifica concerne il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, mentre resta fermo che l’obbligo si applica ai datori privati che abbiano un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a 50. La novella prevede che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo anche i datori che raggiungano o superino – o abbiano raggiunto o superato – la suddetta soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina finora vigente per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. L’effetto della suddetta novella, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. La novella, inoltre, prevede, con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in oggetto (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso).

Art. 1, c. 204-205 – Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

Il c. 204 modifica la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle modalità di conferimento tacito o automatico – cd. silenzio-assenso – alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati Il c. 205 dispone che le suddette novelle di cui al c. 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni. È prevista ora l’adesione automatica alla previdenza complementare di riferimento a meno che, entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore non rinunci espressamente o scelga uno specifico fondo.

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