Riforma Lavoro Sportivo: alla ricerca della promessa semplificazione

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Due anni fa circa entrava in vigore la Riforma del lavoro sportivo.

Ciò nonostante, alcune funzionalità del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), non sono ancora operative, proprio le stesse funzionalità che avrebbero dovuto semplificare gli adempimenti degli Enti (ASD in primis).

Libro unico del lavoro – LUL

Un elemento essenziale, previsto nel testo della riforma, ma di fatto ancora non realizzato a quasi due anni di distanza dall’entrata in vigore, riguarda la gestione del Libro unico del lavoro (LUL) tramite il RASD.

Il LUL – Libro Unico del Lavoro è un registro obbligatorio, introdotto nel 2008 che ha sostituito i precedenti libri obbligatori quali il libro matricola, registro presenze e buste paga.

Il libro è costituito principalmente da due elementi: le presenze dei lavoratori e il trattamento retributivo.

Il datore di lavoro è tenuto ad istituire, conservare e aggiornare il LUL ed i documenti relativi all’attività lavorativa da lui organizzata.

Il LUL è il documento ufficiale che dimostra sia ai lavoratori, che agli organi di vigilanza, la presenza in organico aziendale delle maestranze e la effettiva costituzione del rapporto di lavoro. Permette, inoltre, contemporaneamente un controllo puntuale e cronologico dei dati operativi/occupazionali dell’azienda/associazione.

La riforma del lavoro, per semplificare il predetto adempimento, prevede che per le collaborazioni coordinate e continuative in ambito dilettantistico, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

L’iscrizione del collaboratore sportivo nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Tuttavia, alla data odierna tale funzione del Registro non risulta ancora implementata, mentre l’obbligo di legge è vigente!

Rapporti di lavoro

Da ricordare che l’associazione sportiva (e tutti i soggetti obbligati) devono comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo (art. 6 D.Lgs. 36/2021). Tale comunicazione equivale alle comunicazioni al ministero del Lavoro e deve essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro compilando il modello telematico “UNILAV-Sport” (DPCM 27 ottobre 2023).

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta l’applicazione delle sanzioni da 100€ a 500€.

È importante ricordare che in caso di cessazione del rapporto di collaborazione e di riassunzione (es. fine rapporto a giugno con ripresa a settembre) la comunicazione deve essere rifatta per il nuovo rapporto in partenza a settembre.

Rivolgersi ad un consulente del lavoro è probabilmente ancora la scelta migliore e sicuramente la più semplice per garantirsi adempimenti puntuali e conformi alle norme di legge.

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