La disciplina del “Bonus Donne” 2026
L’articolo 1 del Decreto Lavoro introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”.
Nello specifico, è previsto che ai datori di lavoro privati che assumano:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026,
- a tempo indeterminato,
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito
– da almeno 24 mesi,
– da almeno 12 mesi e che appartengono alla categoria di “lavoratore svantaggiato”
sia riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di:
- 800 euro per l’assunzione di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (che comprende le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria), ovvero
- 650 euro per ciascuna lavoratrice residente nelle restanti Regioni, e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
L’esonero:
- è garantito per un periodo massimo di – 12 mesi, ai datori di lavoro privati che assumono donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
- 24 mesi, nelle altre ipotesi di assunzione;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023), prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025
Affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi in oggetto, è necessario che:
- siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti

