L’art. 7 del D.L. n. 62/2026 affronta il tema del salario dei lavoratori.
Preliminarmente, precisiamo che il Governo ha ritenuto di non dover applicare la Direttiva (Ue) n. 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai «salari minimi adeguati».
Il Decreto e i Contratti Collettivi
Il governo ha affermato che ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, lo strumento per determinare il salario giusto per assicurare ai lavoratori un trattamento complessivo adeguato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, è la contrattazione collettiva che viene individuata nei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, alla dimensione ed alla natura giuridica del lavoro.
Il trattamento economico complessivo (c.d. “TEC”) previsto dai contratti collettivi nazionali diversi da quelli “leaders” non può essere inferiore a quello scaturente dalla contrattazione collettiva di questi ultimi.
Se qualche settore dovesse risultare privo di contrattazione collettiva, il contratto di riferimento sul quale considerare il trattamento economico complessivo è quello del Ccnl stipulato dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto sia del settore di attività che della categoria di riferimento, nonché dell’attività principale o prevalente, della natura giuridica e della dimensione del datore di lavoro.
Il comma 5 stabilisce che l’accesso ai benefici previsti dal D.L. n. 62/2026 che abbiamo approfondito nelle settimane precedenti è possibile, unicamente «in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo».
Il “Salario Giusto” nel quadro del TEC, e l’inclusione sociale dei lavoratori
La disposizione in esame richiede un attento esame da parte degli Organi impegnati nella vigilanza in materia di lavoro, anche perché il concetto di «salario giusto» prevede l’esame di una serie di componenti che compongono il trattamento economico complessivo (TEC) che, per molti contratti, comprende non soltanto la paga oraria, ma anche le mensilità aggiuntive, le indennità connesse a particolari prestazioni, le ferie, i permessi, il welfare…
In tale quadro va considerato anche l’ulteriore adempimento che scatterà per i datori di lavoro a partire dal giorno in cui il D.L. n. 62/2026 sarà convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Sulla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale dei lavoratori (Siisl) ove, dal 1° aprile 2026, per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 159/2025, debbono essere inoltrate le istanze per le assunzioni che richiedono agevolazioni (si è, peraltro, mi attesa di un Decreto del Ministro del Lavoro che indichi modalità e procedure), le posizioni di lavoro pubblicate dovranno indicare il Ccnl con il codice alfanumerico, la retribuzione strettamente correlata alla qualifica ed il livello contrattuale, corrispondente alla mansione alla quale sarà adibito il lavoratore.
Attenzione a tutte queste novità perché impattano sensibilmente sulle attività e organizzazione delle aziende, noi restiamo a disposizione per un approfondimento, laddove necessario.


