Come accade oramai da qualche anno, il cambiamento climatico comporta con sempre maggiore frequenza eventi metereologici avversi.
In estate è sicuramente il caldo estremo a destare le maggiori complessità organizzative alle imprese, specialmente per le attività che si svolgono all’aperto.
Abbiamo già analizzato la tematica negli anni scorsi, ma riteniamo opportuno fare un breve recap alla luce anche dei recenti chiarimenti dell’ispettorato del lavoro che, pur riconfermando le proprie indicazioni fornite in passato, (Nota 4639/2021, Nota 3783/2022, Nota 4753/2022, Nota 5291/2023) ha ribadito quanto segue per quanto riguarda il rischio legato ai danni da calore.
Secondo l’INL (Nota 5484/2026), l’attività di vigilanza sul rischio da stress termico deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni già fornite con le precedenti note ispettive e delle disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025 (Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro), che impone il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata.
L’Istituto evidenzia che, nel corso degli accessi ispettivi effettuati durante il periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e dei rider, il personale ispettivo è tenuto a considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.
In particolare, l’attività di vigilanza si concentrerà sui seguenti aspetti:
- la valutazione del rischio (DVR), controllando se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione;
- l’organizzazione del lavoro, accertando l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00);
- le pause e la rotazione, verificando l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
- l’idratazione e i DPI, controllando la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti;
- la formazione e l’informazione, accertandosi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
- la sorveglianza sanitaria mirata, accertando il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo;
- il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST), verificando la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.
In sostanza, l’attività di vigilanza verificherà l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
L’INL ricorda inoltre che il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori (eventualmente facendo fruire di ferie / permessi, piuttosto che ricorrendo agli armotizzatori sociali per eventi oggettivamente non evitabili). Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza (articolo 19, D.Lgs. n. 81/2008).
Occuparsi delle proprie risorse non significa adempiere solo ad un obbligo di legge, se comunicato in maniera corretta è attestazione di un reale interesse dell’integrità delle persone che lavorano in azienda.
Il nostro consiglio è, laddove possibile, di interpellare i lavoratori maggiormente esposti al rischio e interessarli attivamente nel rinvenire le soluzioni operative più adatte al caso concreto.
Cogliamo l’occasione per ricordarti che Coresultant mette a disposizione un servizio di consulenza riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. I nostri professionisti possono aiutarti a valutare le misure da adottare in base alla situazione nella quale ti trovi.
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