Previdenza complementare: novità sulla portabilità del contributo datoriale

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La legge attuale, seppur abbia posticipato l’entrata in vigore della modifica, prevede ora la portabilità del contributo datoriale anche nel fondo di previdenza complementare non negoziale.

Vista la complessità applicativa della portabilità del contributo datoriale alla previdenza complementare, la Legge di conversione del Decreto PNRR (D.L. n. 19/2026) ne ha disposto infatti il differimento al 31 ottobre 2026.

La “battaglia” delle associazioni datoriali, prima fra tutte Confindustria, è quella contro la modifica apportata dal D.lgs 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che prevede:

La c.d. “portabilità” del contributo datoriale per il lavoratore che decida di trasferire la sua posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare negoziale (dunque, fondo di settore) ad un nuovo fondo indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (dunque, anche fondo non di settore).

In altri termini, il lavoratore che abbia destinato il TFR a un fondo negoziale e benefici del contributo datoriale, qualora decida di aderire ad un nuovo fondo pensione non negoziale, oltre al trasferimento della posizione individuale maturata fino a quel momento, conserverà il diritto a beneficiare del contributo da parte del datore di lavoro (c.d. portabilità del contributo datoriale).

La “battaglia” persegue il seguente principio:

Qualora il dirigente decida di esercitare il diritto al trasferimento della propria posizione individuale a forme pensionistiche complementari differenti da PREVINDAI, non sussiste più alcun obbligo contributivo a carico dell’azienda.

La scelta in questione porterà all’immediata e automatica cessazione del diritto al contributo datoriale e l’importo corrispondente non potrà in alcun modo formare oggetto di sostituzione per equivalente.

Nessun obbligo di contribuzione sussiste a carico datore di lavoro nemmeno nel caso di dirigente che aderisce fin dall’origine ad un fondo pensione diverso da PREVIDAI.

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