Sportivi. LUL e comunicazioni obbligatorie: attenzione alle scadenze

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Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, operativo dal 1° luglio 2023, hanno fatto ingresso nell’ordinamento nuovi adempimenti e scadenze per i datori di lavoro e per i committenti.

Considerando l’approssimarsi di alcune di esse, è bene stilare una check list a beneficio di imprese e professionisti che operano nel settore.

Tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per le collaborazioni sportive

Partiamo da una scadenza ordinaria con ricorrenza annuale a cui sono tenuti i committenti nell’area del dilettantismo.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche destinatarie di prestazioni sportive dilettantistiche sono tenute, relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative, alla predisposizione del Libro Unico del Lavoro.

L’obbligo può essere assolto, direttamente o per il tramite dei professionisti del lavoro (tra gli altri i Consulenti del lavoro), tramite i canali tradizionali e secondo le regole ordinariamente previste per la generalità dei lavoratori o, in alternativa, in via telematica, all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

NOTA BENE: All’adempimento sono tenute anche la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.

L’iscrizione del libro unico del lavoro si prevede espressamente possa avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.

ATTENZIONE: Se il compenso annuale non supera l’importo di 15.000 euro i committenti non sono obbligati a emettere il prospetto paga.

Comunicazioni obbligatorie e LUL per i direttori di gara

Scade il 30 gennaio 2024 anche il termine entro il quale devono essere effettuate le comunicazioni obbligatorie al centro dell’impiego per le prestazioni dei direttori di gara relative al periodo luglio – dicembre 2023.

A prevederlo è l’articolo 25, commi 6 bis e 6 ter, della riforma del lavoro sportivo che reca disposizioni ad hoc per i direttori di gara che operano nel settore dilettantistico e sugli obblighi comunicativi e gestionali a cui sono tenute le società sportive destinatarie delle loro prestazioni lavorative (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute S.p.A).

In particolare, si prevede che per ogni singola prestazione dei direttori di gara e, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, le società debbano di regola:

  • inviare le CO entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi;
  • comunicare, all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, soggetti convocati e compensi riconosciuti entro 10 giorni dalle singole manifestazioni.

INAIL: Autoliquidazione 2023/2024

Infine, si ricorda che dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo per datori di lavoro e committenti di assicurare all’INAIL i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico (articoli 34 e 37, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e circolare INAIL 27 ottobre 2023 n. 46).

Entro il 16 febbraio 2024 i soggetti assicuranti, già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive alla data del 1° luglio 2023, devono versare all’INAIL i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.

Nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, gli stessi soggetti dovranno indicare le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai medesimi lavoratori.

Si ricorda che come base per il calcolo del premio di assicurazione va assunta la retribuzione effettiva, applicando minimale e massimale di rendita previsti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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